Frequently Asked Questions
In questa sezione trovi le risposte ai quesiti più comuni in materia di Previdenza.
Per ulteriori domande o approfondimenti puoi scrivere all’indirizzo info@fondopensionemedici.it
- Nel corso della mia carriera professionale ho lavorato in diversi settori di attività e quindi ho versato i miei contributi in fondi di previdenza obbligatoria differenti. Come posso unificare le posizioni previdenziali in un unico fondo?
- Ho svolto attività lavorativa all’estero per due anni; mi vengono riconosciuti i contributi che ho versato in quel periodo?
- Ho letto che il riscatto del servizio militare è gratuito, ma che è possibile fare richiesta di riscatto una volta sola?
- Cos’è un Fondo Pensione Integrativo?
- Perché aderire ad Fondo Pensione Complementare?
- Come si fa ad aderire ad Fondo Pensione Complementare?
- È obbligatorio aderire al Fondo Pensione?
- In quale momento della propria vita professionale conviene aderire al fondo pensione?
- Posso versare contributi per i soggetti a carico?
- Cosa succede alla parte di TFR non trasferita al Fondo?
- È possibile determinare in via preventiva quale sarà la prestazione del Fondo al momento del pensionamento?
- Che cosa è la “posizione individuale”?
- Se ho sottoscritto una polizza vita posso godere dei vantaggi fiscali anche del Fondo Pensione?
- Cos’è l’assegno sociale?
- La rivalutazione della rendita è tassata?
- Quale è il trattamento fiscale della prestazione finale (rendita e capitale)?
- Quale prestazione posso ottenere al momento del pensionamento?
- In caso di decesso durante la fase di erogazione della pensione, cosa succede?
- Cosa succede fiscalmente quando si opera un trasferimento?
- Che cos’è un fondo monocomparto?
RISPOSTE
Nel corso della mia carriera professionale ho lavorato in diversi settori di attività e quindi ho versato i miei contributi in fondi di previdenza obbligatoria differenti. Come posso unificare le posizioni previdenziali in un unico fondo?
I lavoratori dipendenti pubblici e privati, i lavoratori autonomi e i superstiti dei predetti lavori, che hanno contributi in diversi settori di attività, posso richiedere la ricongiunzione, ossia l’unificazione in un unico fondo dei contributi versati a diversi fondi di previdenza obbligatoria.
La ricongiunzione può essere chiesta, in linea di massima, una sola volta.
Può essere chiesta una seconda volta se il lavoratore può far valere, successivamente alla prima ricongiunzione, 10 anni di contributi di cui almeno 5 di lavoro effettivo, altrimenti al momento del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata effettuata la precedente ricongiunzione.
I costi per la ricongiunzione sono:
Presso l’INPS:
è gratuita nel caso di ricongiunzione da lavoro dipendente
è a carico dell’interessato nel caso di ricongiunzione da lavoro autonomo
Presso un’altra Cassa o Istituto pensionistico:
è a carico dell’interessato nel caso di ricongiunzione da lavoro autonomo
Il costo è tanto maggiore quanto più l’interessato è vicino alla pensione.
Il pagamento avviene con un unico versamento o a rate, su domanda dell’interessato.
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Ho svolto attività lavorativa all’estero per due anni; mi vengono riconosciuti i contributi che ho versato in quel periodo?
Per l’assicurato che ha svolto attività lavorativa in Italia e in un Paese convenzionato, o nei Paesi UE, il diritto alla pensione viene accertato sommando i periodi di lavoro svolti dall’interessato in Italia e all’estero (si parla di totalizzazione).
L’importo della pensione viene determinato da ogni Paese in proporzione ai periodi assicurativi in esso maturati (sistema del pro-rata).
La totalizzazione è ammessa a condizione che il lavoratore abbia un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione.
Se non c’è questo periodo minimo, i contributi vengono utilizzati dall’altro Stato.
Per la totalizzazione sono validi anche i contributi: obbligatori, da riscatto, versamenti volontari ed anche i contributi figurativi (es.: servizio militare di leva).
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Ho letto che il riscatto del servizio militare è gratuito, ma che è possibile fare richiesta di riscatto una volta sola. È vero?
La richiesta può essere fatta una volta sola poiché nel caso di passaggio da un Fondo di Previdenza Obbligatoria ad un altro, la situazione previdenziale dell’utente viene comunque riportata al nuovo Fondo.
Questo significa che il periodo riscattato del Servizio Militare, conteggiato nel fondo precedente, viene automaticamente riportato al nuovo fondo, in quanto facente parte della situazione previdenziale preesistente e trasferita.
Per cui la richiesta può essere fatta in qualsiasi momento, senza perdere nessun diritto.
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Cos’è un Fondo Pensione Integrativo?
Il meccanismo di funzionamento di un fondo pensione è relativamente semplice.
Periodicamente l’aderente versa al fondo dei contributi che sono accreditati sulla sua posizione individuale.
Al momento del pensionamento il lavoratore riceverà una pensione che sarà determinata sulla base del capitale finale maturato e della sua età (può richiedere la liquidazione del maturato sotto forma di capitale, entro il limite massimo del 50%).
Quindi più alta sarà la somma accantonata, maggiore sarà la pensione aggiuntiva.
A sua volta il capitale finale sarà tanto più consistente quanto maggiori saranno stati i versamenti e il rendimento ottenuto dalla gestione.
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Perché aderire ad Fondo Pensione Complementare?
L’adesione ad un Fondo di Previdenza Complementare risponde all’esigenza di costruirsi una pensione aggiuntiva a quella erogata dagli enti di previdenza pubblici, usufruendo di tutte le agevolazioni previste dalla legge.
Il lavoratore accede alla previdenza complementare per garantirsi, nell’età pensionabile, il mantenimento del tenore di vita che sostiene durante l’attività lavorativa; inoltre, i fondi pensione permettono all’aderente di soddisfare la finalità eminentemente previdenziale permettendogli, nel contempo, di investire il proprio risparmio nel mercato finanziario.
Questa esigenza nasce da diverse considerazioni; fra le tante il notevole aumento della vita media, la prospettiva di ulteriori riduzioni delle prestazioni del sistema previdenziale pubblico, le trasformazioni nelle aspettative dei singoli per una migliore qualità della vita durante la vecchiaia.
Si deve aggiungere, inoltre, che i versamenti ad un fondo pensione integrativo sono deducibili dal reddito complessivo e pertanto vi è anche una convenienza immediata (agevolazioni fiscali) ad aderire al fondo pensione.
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Come si fa ad aderire ad Fondo Pensione Complementare?
L’adesione si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione del modulo di adesione, contenente tutte le informazioni necessarie a rendere operativa l’adesione.
Tale modulo è disponibile nella sezione Modulistica di sicurplus, dove è possibile salvarlo sul proprio computer e stamparlo oppure presso la Direzione del Personale della propria azienda.
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È obbligatorio aderire al Fondo Pensione?
No, l’adesione è volontaria.
Se non si aderisce al Fondo si perde però la possibilità di poter godere del contributo dell’azienda, nonché dei vantaggi fiscali rispetto ad altre forme di investimento, previsti per coloro che aderiscono ai Fondi pensione.
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In quale momento della propria vita professionale conviene aderire al fondo pensione?
Premesso che è comunque vantaggioso aderire ad un fondo pensione, indipendentemente dall’età, si può osservare che più si è giovani e più c’è la possibilità – con versamenti non elevati – di costruirsi una pensione aggiuntiva di importo consistente.
Infatti, i versamenti dei primi anni di adesione rimangono nel fondo per un più lungo periodo e quindi generano un montante finale più elevato.
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Posso versare contributi per i soggetti a carico?
È possibile dedurre dal proprio reddito, nel limite massimo del plafond assoluto, la parte eccedente tra contributi di un soggetto fiscalmente a carico, versati ad una forma complementare individuale, e capienza del reddito del soggetto fiscalmente a carico (max. € 2840,51).
In altri termini, si può versare un contributo per un soggetto fiscalmente a carico, ma non al Fondo pensione e dedurre il versamento solo se la somma dei contributi e del contributo del soggetto non supera il 12% e € 5164,57.
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Cosa succede alla parte di TFR non trasferita al Fondo?
La parte di TFR in questione rimane in azienda.
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È possibile determinare in via preventiva quale sarà la prestazione del Fondo al momento del pensionamento?
La prestazione erogata dal Fondo dipenderà dal valore della “posizione individuale” di ciascun iscritto e dal coefficiente di conversione in rendita stabilito contrattualmente dalla convenzione tra Fondo pensione e la compagnia di assicurazione.
La prestazione del Fondo complementare quindi non è determinabile in via preventiva.
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Che cosa è la “posizione individuale”?
La posizione individuale altro non è che il valore corrispondente alla contribuzione versata al Fondo e ai rendimenti realizzati, al netto delle spese.
Tale ammontare verrà indicato tramite una comunicazione periodica.
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Se ho sottoscritto una polizza vita posso godere dei vantaggi fiscali anche del Fondo Pensione?
Sì. La detrazione al 19% fino ad un premio massimo di € 1.790 è indipendente dalla deducibilità delle somme versate al Fondo.
Ciò è vero per i contratti stipulati fino al 31/12/2000, non sarà più così per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati da tale data in poi.
Per essi infatti non verrà più riconosciuta la detrazione, che sarà invece conservata per i contratti di assicurazione contro i rischi di non autosufficienza e premorienza.
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Cos’è l’assegno sociale?
L’assegno sociale ha sostituito dal 1 gennaio 1996, la pensione erogata a favore delle persone con 65 anni e un particolare stato di bisogno.
L’importo per il 2014 è pari a 5.818,93 € .
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La rivalutazione della rendita è tassata?
Sì, in caso di rendita rivalutabile il rendimento finanziario verrà tassato con una aliquota del 26%.
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Quale è il regime fiscale dei rendimenti maturati dal fondo?
I rendimenti maturati sono tassati con un’aliquota agevolata dell’ 11% (11,5% per l’anno 2014) anziché dell’ordinaria 26% (12,5% per i Titoli di Stato).
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Quale prestazione posso ottenere al momento del pensionamento?
Al momento del pensionamento sono previste due tipi di prestazione:
il capitale;
la rendita.
Tali prestazioni possono essere mixate in diverse misure.
La prestazione in capitale è possibile solo per un importo uguale o inferiore al 50% del valore finale, fa eccezione il caso in cui l’intero montante trasformato in rendita è inferiore all’assegno sociale, in questo caso sarà possibile ottenere in capitale il 100%, oppure il caso in cui il lavoratore non ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica di anzianità o vecchiaia.
Inoltre la prestazione in capitale è agevolata fiscalmente se inferiore ad 1/3 del valore finale.
E’ possibile ottenere una rendita vitalizia, rivalutabile e reversibile oppure certa per 5 o 10 anni, il cui importo dipenderà dal valore della posizione individuale e dall’età e dal sesso dell’iscritto.
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In caso di decesso durante la fase di erogazione della pensione, cosa succede?
In caso di decesso in fase di erogazione della pensione, se è stata prevista la reversibilità, subentra nel percepimento della prestazione la persona indicata.
In caso di rendita certa per 5 o 10 anni, viene erogata la rendita agli eredi per il periodo mancante al 5° o al 10° anno.
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Cosa succede fiscalmente quando si opera un trasferimento?
L’operazione di trasferimento non è soggetta ad imposta.
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Che cos’è un fondo monocomparto?
Un fondo monocomparto è un fondo pensione in cui le posizioni degli aderenti vengono gestite in modo unitario, adottando una stessa politica di investimento.
Quindi una sola linea di investimento. Il Fondo Pensione Medici è un fondo monocomparto.