La presente sezione contiene le informazioni relative alle segnalazioni di violazioni ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24  il legislatore ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea.

Contenuto delle segnalazioni

Le segnalazioni devono riferirsi a “violazioni” intese come “comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità del Fondo Pensione Medici (di seguito Fondo) e devono necessariamente ricadere in una delle seguenti fattispecie:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. n. 231;
  • illeciti, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) punto 3 del D.lgs. n. 24/2023, commessi in violazione della normativa dell’Unione europea e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; salute pubblica; protezione dei consumatori; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che comprendono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nell’Unione europea;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione europea nei settori indicati nei punti precedenti.

Inoltre, il soggetto segnalante deve essere venuto a conoscenza delle violazioni nell’ambito del contesto lavorativo intrattenuto con il Fondo.

Chi può trasmettere le segnalazioni

Possono trasmettere la segnalazione ad apposita figura preposta alla gestione del canale di segnalazione del Fondo, dott.ssa Margherita D’Urbano, nominata quale Persona Autorizzata per Designazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 GDPR e 2-quaterdecies Codice Privacy ss.mm.ii.,  i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato che hanno rapporti giuridici con il Fondo , gli iscritti al Fondo, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti,  le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza del Fondo.

L’identità del segnalante è nota solo alla dott.ssa Margherita D’Urbano, che ha l’obbligo di riservatezza. L’obbligo di riservatezza riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, la sua identificazione.

La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e a quella delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Si precisa che le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e relative a fatti riscontrabili, di particolare gravità, sufficientemente dettagliati e relazionabili a contesti determinati.

Come effettuare le segnalazioni

Il segnalante può effettuare una segnalazione alla dott.ssa Margherita D’Urbano, tramite:

  • servizio postale, con una comunicazione indirizzata al Fondo Pensione Medici, dott.ssa Margherita D’Urbano Via Rodi 24, 00195 Roma; al fine di garantire la riservatezza del segnalante, la segnalazione dovrà essere contenuta in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa, da spedire alla dott.ssa Margherita D’Urbano che rechi all’esterno, in modo chiaro e leggibile, la dicitura “RISERVATA”;
  • pec al seguente indirizzo: segnalazionifondopensionemedici@pec.it

Per le segnalazioni è consigliato l’utilizzo dell’apposito modulo – pdf contenente le indicazioni di tutti gli elementi indispensabili per verificare la fondatezza e la rilevanza dei fatti e delle vicende segnalate. Al suddetto modulo possono anche essere allegati documenti a supporto della segnalazione stessa.

Qualora il segnalante decida di non utilizzare l’apposito modulo è opportuno che lo stesso precisi nella segnalazione di voler mantenere riservata la propria identità e di volersi avvalere delle tutele previste dalla normativa sul whistleblowing nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

Prima di procedere con la segnalazione, è necessario prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali – pdf.

Segnalazioni dirette all’ANAC

Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 24/2023, qualora la persona segnalante abbia:

  • già effettuato una segnalazione figura preposta alla gestione del canale di segnalazione del Fondo e alla stessa non sia stato dato seguito;
  • fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione al Fondo alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

può effettuare una segnalazione direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Le informazioni su come effettuare una segnalazione esterna sono pubblicate sul sito istituzionale dell’ANAC.

Con l’obiettivo di agevolare e incentivare l’attività del segnalante, riducendone il timore di ritorsioni e responsabilità, il D.lgs. n. 24/2023 definisce le misure per proteggere il segnalante sia dalle ritorsioni dirette (come ad esempio il licenziamento, il mobbing, etc.), sia dalle ritorsioni indirette (ad esempio, quelle destinate ai colleghi, ai familiari, ai “facilitatori”). Il “Divieto di ritorsione” è disciplinato dall’art. 17 del suddetto decreto, il quale contiene una elencazione (esemplificativa e non esaustiva) di alcune fattispecie che vengono ricondotte a un comportamento ritorsivo.

Rimane in capo ad ANAC la competenza esclusiva di ricevere le segnalazioni di possibili ritorsioni, di avviare l’attività istruttoria, di segnalare le ritorsioni agli organismi di competenza e di applicare le sanzioni previste. Il segnalante, quindi, qualora ritenga di aver subito una ritorsione e intenda segnalarla, deve effettuare una comunicazione all’Autorità attraverso i canali dalla stessa messi a disposizione sul proprio sito Internet.

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