Le prestazioni che il Fondo Pensione Medici può erogare sono stabilite dal Decreto Legislativo 252/2005.

 

  • PRIMA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Durante la fase di accumulo, è possibile richiedere al fondo un anticipo o un riscatto, a condizione che siano soddisfatti i requisiti stabiliti dalla normativa e dal fondo pensione.
È ammissibile richiedere anticipazioni in base ai criteri previsti dalla legge, relative alla quantità di fondi accumulati.
Per ulteriori dettagli, si prega di fare riferimento al Regolamento applicativo dell’articolo 13 dello Statuto in materia di anticipazioni.

 

  • DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Una volta soddisfatti i requisiti per accedere alla pensione pubblica, il partecipante ha la facoltà di richiedere al Fondo il pagamento di un capitale, una rendita o una combinazione dei due, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

In determinate circostanze specifiche, è possibile richiedere il pagamento anticipato della posizione individuale fino a 5 o 10 anni prima dell’età pensionabile di vecchiaia, tramite una Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni.
Per ulteriori dettagli, si prega di fare riferimento al DOCUMENTO INFORMATIVO PER GLI ISCRITTI – RITA.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro con l’azienda convenzionata termini prima che si soddisfino i requisiti per accedere alla pensione pubblica, è possibile riscattare i fondi accumulati.

In caso di decesso del partecipante durante la fase di accumulo, la posizione individuale sarà riscattata dagli eredi o dai beneficiari designati. Per ulteriori dettagli, si prega di fare riferimento al seguente link.

Per il resto delle informazioni, si prega di fare riferimento alla Nota Informativa.